Norme e leggi sul radon

Questo testo informativo è una raccolta di link delle norme e leggi sul radon, e conseguentemente sulla protezione della popolazione dalle radiazioni ionizzanti, con commenti e osservazioni. La raccolta è nazionale e locale, ma è allargata anche alla legislazione europea.

 

NORME  E  LEGGI  EUROPEE  E  NAZIONALI

 

Partendo dai suggerimenti di Organismi internazionali, quali l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS – WHO), l‘International Commission for Radiological Protection (ICRP) e  l’International Atomic Energy Agency (IAEA) , che hanno prodotto documenti sulle metodologie di misura e di mitigazione e sui valori limite di inquinamento da radon, sono state emesse leggi, norme e raccomandazioni dall’Unione Europea, dai legislatori nazionali e locali.

Qui di seguito una panoramica, organizzata in senso temporale, per la loro individuazione e il download.

 

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90/143/Euratom: Raccomandazione della Commissione, del 21 febbraio 1990.

Sulla tutela della popolazione contro l’esposizione al radon in ambienti chiusi. Proposta di norma recepita e aggiornata dalla direttiva Euratom 59/2013.

 

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Decreto legislativo n. 230 del 17 marzo 1995 

Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618 (abrogata da 2013/59), 90/641 (abrogata da 2013/59) e 92/3. Norma nazionale base in seguito fortemente emendata.

Decreto abrogato dal Decreto Legislativo 101/2020.

Disciplina la materia radioprotezione dei lavoratori e della popolazione. Modificato dai decreti D.Lgs 241/2000, D.Lgs 257/2001, D.Lgs 100/2011 e D.Lgs 45/2014 (vedi avanti per tutti).

Un esame approfondito di questo decreto si trova nel capitolo 24 del testo di Carissimo Biagini  “Radiologia e Radioprotezione” edito da Piccin nel 1999.

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Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 187 

Attuazione della direttiva 97/43/Euratom (abrogata da 2013/59)  in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche.

Modificato dall’art. 39, Legge 1 marzo 2002, n. 39.

Decreto abrogato dal Decreto Legislativo 101/2020.

 

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Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 241

Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM (abrogata da 2013/59) in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2000 – Supplemento Ordinario n. 140 (Rettificato da Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2001).

Principale e storica norma nazionale.

Modifica e integra il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

 

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Circolare n. 5/2001 del 08/01/01 del Ministero del lavoro, Direzione Generale Rapporti di lavoro – Div. III, Prot. n. 51/RI

E’ relativa all’applicazione del D. Lgs. 241/00 e ne dà istruzioni applicative.

 

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Decreto legislativo n. 257 del 9 maggio 2001 

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241.

 

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Raccomandazione UE 2001/928/EURATOM del 20 dicembre 2001

“Tutela della popolazione contro l’esposizione al radon nell’acqua potabile”. Recepita dalla direttiva Euratom 51/2013.

 

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Decreto legislativo n. 52 del 6 febbraio 2007

Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom (abrogata da 2013/59) sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita’ e delle sorgenti orfane.

Decreto abrogato dal Decreto Legislativo 101/2020.

 

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Regolamento (CE) n. 733 del 15 luglio 2008

E’ relativo alle condizioni di importazione di prodotti agricoli originari dei paesi terzi a seguito dell’incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl.

Link del regolamento modificato il 23 ottobre 2009

 

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Decreto Legislativo n. 23 del 20 febbraio 2009

Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito”.

 

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Decreto legislativo n. 100 del 1 giugno 2011

Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito – sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici. (11G0145).

 

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Direttiva Euratom del Consiglio n- 51/2013 del 22 ottobre 2013

Pubblicata il 7 novembre 2013,

che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

Recepita nel ns. ordinamento dal Dlgs 28 del 15 Febbraio 2016

 

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DIRETTIVA 2013/59/EURATOM DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA

del 5 dicembre 2013, pubblicata il 17 gennaio 2014

Stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti.

Abroga dal 6 /2/18 le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.

Attuale principale norma-quadro europea, base per le future norma nazionali.

Esiste una Rettifica del 17/3/16 della Direttiva 2013/59.

Le Regioni Puglia (con la Legge 30 del 3 novembre 2016) e Campania (con la Legge 13 del 8 luglio 2019 successivamente sospesa dalla Regione stessa), in attesa del recepimento nazionale, hanno emesso una specifica legge regionale in accordo alla Direttiva 2013/59.

La Direttiva è stata recepita dall’Italia con il Decreto Legislativo 101/2020 entrato in vigore il 27 agosto 2020.

Commenti  alla Direttiva 2013/59  Da Istituto Superiore di Sanità

“Una normativa nazionale per la protezione dall’esposizione al radon nelle abitazioni non è stata ancora emanata, ma la protezione dal radon indoor nelle abitazioni è prevista nella Direttiva Europea, approvata il 5 dicembre 2013, che dovrà quindi essere obbligatoriamente recepita nella normativa italiana.

Tale direttiva prevede che gli Stati Membri dell’Unione Europea adottino un livello di riferimento di concentrazione di radon non superiore a 300 [Bq/m3].
Questo livello massimo è inferiore a quello di 400 [Bq/m3] previsto dalla Raccomandazione europea 90/143/Euratom del 1990 per le abitazioni esistenti.

Anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha raccomandato (nel 2009) un livello di riferimento non superiore a 300 [Bq/m3].
Per questi motivi la Raccomandazione 90/143/Euratom è da considerarsi, per tali aspetti, già superata.

Inoltre, nella nuova direttiva europea sono previste azioni di prevenzione dell’ingresso del radon nelle abitazioni di nuova costruzione, azioni che non sono (ancora) disciplinate nella normativa italiana. Tuttavia, per tali azioni, nel 2008 è stata prodotta la Raccomandazione sull’introduzione di sistemi di prevenzione dell’ingresso del radon in tutti gli edifici di nuova costruzione, nell’ambito del progetto PNR-CCM.”

In tale documento si raccomanda di includere negli strumenti urbanistici (p.e. piani regolatori, regolamenti edilizi) di tutti gli enti preposti al controllo del territorio, dei semplici ed economici accorgimenti costruttivi al fine di ridurre l’ingresso del radon in tutti i nuovi edifici e di facilitare l’installazione di sistemi per la rimozione del radon dall’edificio, una volta costruito, qualora fosse necessario.

 

Commenti  alla Direttiva 2013/59  Da INSIC – Quotidiano online di salute e sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, prevenzione incendi e edilizia.

“La nuova direttiva 2013/59/EURATOM entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta, mentre le direttive 89/618/Euratom, 90/641 /Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom saranno abrogate dal 6 febbraio 2018. Gli Stati membri potranno conformarsi alla direttiva entro il 6 febbraio 2018.

La protezione dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti risale all’articolo 2 lettera b), del trattato Euratom che prevedeva norme di sicurezza uniformi mentre l’articolo 30 del trattato EURATOM definisce “norme fondamentali” relative alla protezione sanitaria nel 1959 cui sono seguite le direttive ora oggetto di abrogazione.

Tuttavia il gruppo di esperti nominato dal Comitato scientifico e tecnico ha sottolineato l’opportunità che le norme fondamentali di sicurezza stabilite in conformità del trattato EURATOM tenga conto delle nuove raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione radiologica (ICRP), in particolare quelle contenute nella pubblicazione n. 103 dell’ICRP, che ha distinto tra situazioni di esposizione esistenti, pianificate e di emergenza. La nuova direttiva contempla tutte le situazioni di esposizione e tutte le categorie di esposizione, vale a dire l’esposizione professionale e della popolazione e le esposizioni mediche.”

La direttiva si applica:

• alla fabbricazione, alla produzione, alla lavorazione, alla manipolazione, allo smaltimento, all’impiego, allo stoccaggio, alla detenzione, al trasporto, all’importazione nella Comunità e all’esportazione dalla Comunità di materiali radioattivi;
• alla fabbricazione e al funzionamento di attrezzature elettri-che che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 [kV];
• alle attività umane implicanti la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione (funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all’esposizione del personale navigante e alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali;
• all’esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione al radon in ambienti chiusi, all’esposizione esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti di un’emergenza o di un’attività umana del passato;
• alla preparazione, alla pianificazione della risposta e alla gestione di situazioni di esposizione di emergenza che si ritiene giustifichino misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di lavoratori.

La direttiva non si applica:

a) all’esposizione al livello naturale di radiazione, quale quello risultante dai radionuclidi presenti nell’organismo umano e dalla radiazione cosmica presente al livello del suolo;
b) all’esposizione di individui della popolazione o lavoratori non facenti parte di equipaggi aerei o spaziali alla radiazione cosmica in volo o nello spazio;
c) all’esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata.

parte generale

La direttiva fissa i Principi generali della radioprotezione (Art.5), Vincoli di dose per l’esposizione professionale (Art. 6), Livelli di riferimento per le situazioni di esposizione di emergenza ed esistenti (Art. 7) e i Limiti di dose per l’esposizione professionale di diverse categorie di soggetti (Artt. 8 e ss).

Un intero capo, il IV riguarda la istruzione, formazione e informazione nel campo della radioprotezione.

Il Capo VI riguarda da vicino le Esposizioni professionali approfondendo sulla responsabilità per la valutazione e l’esecuzione dei provvedimenti di radioprotezione dei lavoratori esposti (art. 31), indicazioni per una Protezione operativa dei lavoratori (art.32 e ss) e, all’articolo 35 si individuano i Provvedimenti da adottare sul luogo di lavoro, qualora i lavoratori possano ricevere un’esposizione superiore a una dose efficace di 1 [mSv] all’anno o a una dose equivalente di 15 [mSv] all’anno per il cristallino o di 50 [mSv] all’anno per la pelle e le estremità del corpo.

All’articolo 36 della Direttiva 2013/59/EURATOM si fa riferimento alla distinzione fra zone controllate e zone sorvegliate, tenuto conto delle circostanze specifiche. Mentre l’Articolo 39 e ss riguarda la Sorveglianza radiologica del luogo di lavoro, il CAPO VII riguarda specificamente le Esposizioni Mediche.
L’Articolo 82 individua anche la figura di Esperto in materia di protezione contro le radiazioni e le sue competenze, dello Specialista in fisica medica (Art. 83) e dell’Addetto incaricato della radioprotezione (Art. 84)

radon

Per quanto riguarda l’Esposizione al Radon in ambienti chiusi, l’articolo 74 richiede agli Stati membri di stabilire livelli di riferimento nazionali per le concentrazioni di radon in ambienti chiusi. I livelli di riferimento per la media annua della concentrazione di attività in aria non devono essere superiori a 300 [Bq/m3].

Gli stati dovranno anche promuovere interventi volti a individuare le abitazioni che presentano concentrazioni di radon (come media annua) superiori al livello di riferimento e, se del caso, incoraggiano, con strumenti tecnici o di altro tipo, misure di riduzione della concentrazione di radon in tali abitazioni.

L’articolo 103 (Piano d’azione per il Radon) richiede agli Stati Membri di definire un piano d’azione nazionale che affronta i rischi di lungo termine dovuti alle esposizioni al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro per qualsiasi fonte di radon, sia essa il suolo, i materiali da costruzione o l’acqua in base alle considerazioni sugli aspetti individuati nell’allegato XVIII alla direttiva.

 

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Decreto legislativo n. 45 del 4 marzo 2014

Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (14G00057).

 

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Regolamento (CE) n.6 del 5 gennaio 2016

Impone condizioni speciali per l’importazione di alimenti per animali e prodotti alimentari originari del Giappone o da esso provenienti, a seguito dell’incidente alla centrale nucleare di Fukushima e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 322/2014.

 

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Decreto Legislativo n. 28 del 15 febbraio 2016

Attuazione della Direttiva 2013/51/EURATOM relativa alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano.

 

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Decreto Ministeriale del 11 ottobre 2017

Il Decreto del Ministero dell’Ambiente sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) impone per la ristrutturazione, manutenzione e nuova costruzione degli edifici pubblici, la conformità del progetto ai criteri di mitigazione e le misure di verifica di basso rischio radon.

 

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Decreto Legislativo 101 del 31 luglio 2020

Entrato in vigore il 27 agosto 2020; è l’attuazione della Direttiva 59/2013.

Ne riportiamo come presentazione gli articoli 1, 2 e 243.

                           
                              Art. 1 
 
Finalita'  e  principi  del  sistema  di  radioprotezione  (direttiva
                  59/2013/EURATOM, articoli 1 e 5) 
 
  1. Il presente decreto stabilisce norme di  sicurezza  al  fine  di
proteggere  le  persone  dai  pericoli  derivanti  dalle   radiazioni
ionizzanti, e disciplina: 
    a) la protezione sanitaria delle  persone  soggette  a  qualsiasi
tipo di esposizione alle radiazioni ionizzanti; 
    b) il mantenimento e la  promozione  del  continuo  miglioramento
della sicurezza nucleare degli impianti nucleari civili; 
    c) la gestione responsabile e sicura  del  combustibile  nucleare
esaurito e dei rifiuti radioattivi; 
    d) la sorveglianza e il controllo  delle  spedizioni  di  rifiuti
radioattivi e di combustibile esaurito e materie radioattive. 
  2. Le disposizioni del presente decreto fissano  i  requisiti  e  i
regimi di controllo relativi alle diverse situazioni di esposizione. 
  3.  Il  sistema  di  radioprotezione  si  basa  sui   principi   di
giustificazione, ottimizzazione e limitazione delle dosi. 
  4. In attuazione dei principi di cui al comma 3: 
    a) gli atti  giuridici  che  consentono  lo  svolgimento  di  una
pratica garantiscono che il beneficio per i singoli individui  o  per
la collettivita' sia prevalente rispetto al detrimento sanitario  che
essa potrebbe causare. Le determinazioni che introducono o modificano
una via di esposizione e  le  determinazioni  per  le  situazioni  di
esposizione esistenti e di emergenza devono apportare  piu'  benefici
che svantaggi; 
    b)  la  radioprotezione  di  individui  soggetti  a   esposizione
professionale e del pubblico e' ottimizzata allo scopo  di  mantenere
al  minimo  ragionevolmente  ottenibile  le  dosi   individuali,   la
probabilita' dell'esposizione  e  il  numero  di  individui  esposti,
tenendo conto dello stato delle conoscenze  tecniche  e  dei  fattori
economici e sociali. L'ottimizzazione della protezione  di  individui
soggetti a esposizione medica e' riferita all'entita'  delle  singole
dosi, compatibilmente con il  fine  medico  dell'esposizione.  Questo
principio si applica non solo in termini di  dose  efficace  ma,  ove
appropriato, anche  in  termini  di  dose  equivalente,  come  misura
precauzionale  destinata  a  mantenere  le  incertezze  relative   al
detrimento sanitario  al  di  sotto  della  soglia  per  le  reazioni
tissutali; 
    c) nelle situazioni di esposizione pianificata,  la  somma  delle
dosi cui e' esposto un individuo non puo' superare i  limiti  fissati
per  l'esposizione  professionale  o  del  pubblico.  Le  esposizioni
mediche non sono soggette a limitazioni delle dosi.

                              Art. 2 
 
Ambito  di  applicazione  (direttiva  59/2013/EURATOM,  articolo   2;
  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 1,  commi  1  e
  2). 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto si  applicano  a  qualsiasi
situazione di esposizione pianificata, esistente o di  emergenza  che
comporti un rischio da esposizione a radiazioni  ionizzanti  che  non
puo' essere trascurato sia dal punto di vista  della  radioprotezione
sia per quanto riguarda l'ambiente ai  fini  della  protezione  della
salute umana a lungo termine. 
  2.  In  particolare  le  disposizioni  del  presente   decreto   si
applicano: 
    a)  alle  spedizioni  di  rifiuti  radioattivi,  di  combustibile
esaurito  e   di   materie   radioattive,   escluse   le   spedizioni
transfrontaliere  di  rifiuti  che  contengono   soltanto   materiale
radioattivo di origine naturale non proveniente da pratiche; 
    b) alla costruzione, all'esercizio e  alla  disattivazione  degli
impianti nucleari civili; 
    c)  alla  gestione  del  combustibile  esaurito  e  dei   rifiuti
radioattivi dalla generazione fino allo smaltimento; 
    d) alla fabbricazione, alla produzione,  alla  lavorazione,  alla
manipolazione,  allo  smaltimento,  all'uso,  allo  stoccaggio,  alla
detenzione, al  trasporto,  all'importazione  nell'Unione  europea  e
all'esportazione dall'Unione Europea di materie, materiali e sorgenti
radioattivi; 
    e) alla  fabbricazione  e  al  funzionamento  di  apparecchiature
elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e contengono componenti
funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5  chilovolt
(kV); 
    f) alle attivita' umane che implicano la presenza di sorgenti  di
radiazioni  naturali,  che  determinano  un   significativo   aumento
dell'esposizione dei lavoratori o di individui della popolazione,  in
particolare: 
      1) al  funzionamento  di  aeromobili  e  veicoli  spaziali,  in
relazione all'esposizione del personale navigante; 
      2)  alla  lavorazione  di  materiali  contenenti   radionuclidi
naturali; 
    g)  all'esposizione  dei  lavoratori   o   di   individui   della
popolazione al radon  in  ambienti  chiusi,  all'esposizione  esterna
dovuta  ai  materiali  da  costruzione  e  ai  casi  di   esposizione
prolungata dovuta agli effetti  di  un'emergenza  o  di  un'attivita'
umana del passato; 
    h) alla preparazione, alla pianificazione della risposta  e  alla
gestione di situazioni di esposizione di emergenza  che  giustificano
misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione o di
lavoratori; 
    i) alle esposizioni mediche; 
    l) alle esposizioni  con  metodiche  per  immagini  a  scopo  non
medico. 
  3. Le condizioni per l'applicazione delle disposizioni del presente
decreto sono definite negli allegati I e II. 
  4. Per quanto non diversamente previsto  dal  presente  decreto  si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 9 aprile  2008,  n.
81, recante attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007,  n.
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi
di lavoro.

                              Art. 243 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogate le seguenti disposizioni: 
    a) gli articoli 3, 4 e 5, della legge 31 dicembre 1962 n. 1860; 
    b) il decreto legislativo  17  marzo  1995,  n.  230  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo  n.  241  del  2000,  dal  decreto
legislativo n. 23 del 2009, dal decreto legislativo n. 100 del  2011,
dal decreto legislativo n. 185 del 2011, dall'articolo 3 del  decreto
legislativo n. 45 del 2014 e dall'articolo 2 del decreto  legislativo
n. 137 del 2017; 
    c) il decreto legislativo 26 maggio 2000, n.187; 
    d) il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.52; 
    e) il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28  settembre
2011. 
                            Note all'art. 243: 
              - Per i riferimenti della legge 31  dicembre  1962,  n.
          1860, si veda nelle note alle premesse. 
              -  Il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,
          abrogato dal presente decreto,  recava:  "Attuazione  delle
          direttive  89/618/Euratom,  90/641/Euratom,  96/29/Euratom,
          2006/117/Euratom  in  materia  di  radiazioni   ionizzanti,
          2009/71/Euratom in  materia  di  sicurezza  nucleare  degli
          impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di  gestione
          sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti  radioattivi
          derivanti da attivita' civili". 
              - Il  decreto  legislativo  26  maggio  2000,  n.  187,
          abrogato dal presente decreto,  recava:  "Attuazione  della
          direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione  sanitaria
          delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti
          connesse a esposizioni mediche". 
              - Il  decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  52,
          abrogato dal presente decreto,  recava:  "Attuazione  della
          direttiva 2003/122/Euratom  sul  controllo  delle  sorgenti
          radioattive sigillate ad alta attivita'  e  delle  sorgenti
          orfane". 
              - Il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  28
          settembre   2011,   abrogato    dal    presente    decreto,
          recava:"Detenzione e  contabilita'  delle  materie  fissili
          speciali,   materie   grezze,   minerali   e   combustibili
          nucleari".
                                                                                                      *****************************

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Decreto Legislativo 203 del 25 novembre 2022

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 101/2020”

Pubblicato sulla G.U. n.2 del 3 gennaio 2023, entrato in vigore il 18 gennaio 2023.

 

 

NORME  E  LEGGI  E  GUIDE  LOCALI

 

 

Conferenza Permanente per i Rapporti fra lo Stato le Regioni e le Province Autonome

Linee guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati del 27 novembre 2001

Accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province Autonome Supplemento Ordinario 252 della G.U. 276.

 

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Ministero della Salute, 2002 – Piano Nazionale Radon (PNR)

La predisposizione di un Piano Nazionale Radon è stata inizialmente inclusa nel 2001 in due Accordi tra il Ministro della Sanità e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano:
1) le
Linee-guida concernenti la prevenzione, la diagnostica e l’assistenza in oncologia (8-03-2001. Suppl. Ordinario n.102 della G.U. n.100 del 2-05-2001.);
2) le
Linee-guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati (27-09-2001, Suppl. Ordinario della G.U. n.276 del 27-11-2001).
Il testo del PNR
è stato quindi preparato (e pubblicato nel 2002) da una commissione del Ministero della Salute, composta da esperti di diversi enti nazionali e regionali.
La realizzazione del PNR ha preso il via tre anni dopo, attraverso il progetto
Avvio del Piano Nazionale Radon per la riduzione del rischio di tumore polmonare in Italia (acronimo PNR-CCM), approvato nel 2005 dal CCM (Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie).
Il coordinamento di tale progetto è stato affidato all’Istituto Superiore di Sanità (ISS), e le attività hanno coinvolto, oltre all’ISS, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA, ex-APAT), l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro (ISPESL, ora INAIL), le Regioni (ARPA e assessorati alla sanità), nonché alcune università.
Per tali azioni, nel 2008 è stata prodotta la “Raccomandazione sull’introduzione di sistemi di prevenzione dell’ingresso del radon in tutti gli edifici di nuova costruzione” nell’ambito del progetto PNR-CCM.
Per dare continuità alle attività intraprese nell’ambito del progetto PNR-CCM, nel 2012, il Ministero della Salute ha approvato il progetto biennale
Piano Nazionale Radon per la riduzione del rischio di tumore polmonare in Italia: seconda fase di attuazione (acronimo PNR-II), anch’esso affidato all’ISS.
Con la pubblicazione (avvenuta il 17 gennaio 2014) della nuova
direttiva europea sulla protezione dalle radiazioni ionizzanti, approvata il 5 dicembre 2013, è divenuto obbligatorio per tutti gli Stati Membri dell’UE dotarsi di un piano nazionale radon, chiamato Piano Nazionale d’Azione per il Radon (PNAR).
Il Piano dovrà essere periodicamente aggiornato sulla base delle valutazioni di efficienza delle azioni adottate per la riduzione del rischio associato all’esposizione al radon.

 

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PIANO NAZIONALE D’AZIONE PER IL RADON (PNAR) – 2023  2032

bozza del 14 aprile 2023

A scopo illustrativo riportiamo qui alcune parti tratte dalla Premessa al documento

 

Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, il Piano nazionale d’azione per il radon deve essere adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Piano, in conformità con le disposizioni normative nazionali e comunitarie contiene gli obiettivi per affrontare i rischi a lungo termine dell’esposizione al radon nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni. Esso descrive la linea d’azione nazionale e fornisce agli esperti e ai cittadini interessati informazioni sulla strategia italiana per ridurre l’esposizione della popolazione al radon.

……..

In recepimento della direttiva 2013/59/Euratom è stato emanato il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, successivamente modificato, da ultimo con il decreto legislativo correttivo e integrativo 25 novembre 2022 n. 203. Oltre a una revisione ed estensione delle disposizioni sulla protezione dal radon nei luoghi di lavoro il decreto contiene, per la prima volta, indicazioni sulla protezione dal radon nelle abitazioni.

Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 definisce il livello di riferimento come quel valore di dose efficace o di dose equivalente o di concentrazione di attività al di sopra del quale non è appropriato consentire le esposizioni, e stabilisce i valori di riferimento di concentrazione media di attività di radon in aria sia per i luoghi di lavoro sia per le abitazioni, distinguendo le abitazioni in esistenti e di nuova costruzione, cioè costruite dopo il 31 dicembre 2024. Inoltre, secondo il principio di ottimizzazione, si deve cercare di mantenere l’esposizione al livello più basso ragionevolmente realizzabile, anche al di sotto del livello di riferimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, delle conoscenze tecniche e dei fattori economici e sociali.

Il Piano nazionale d’azione per il radon agisce su tre macro aree strategiche, declinate in azioni, a loro volta articolate in attività.

Le azioni indicate dal Piano mirano a ridurre il numero dei casi di tumore polmonare causati dall’esposizione al radon e ai suoi prodotti di decadimento. Per raggiungere questo obiettivo, devono essere individuati luoghi di lavoro e abitazioni con elevata concentrazione di radon e devono essere adottate misure per prevenire e ridurre la concentrazione di radon indoor.

L’articolo 11 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuino le zone, dette “aree prioritarie” in cui il livello di riferimento di 300 Bq/m3 è superato nel 15% di edifici e all’interno delle quali si definiscono le priorità d’intervento. Il Piano fornisce elementi per l’individuazione delle aree uniformando strategie e metodologie per le campagne di misurazione sul territorio nazionale e fornendo una mappatura della radioattività naturale potenziale del territorio nazionale su base geologica.

Ricerca, sviluppo, educazione, formazione e informazione sono promossi affinché possa essere garantita la migliore protezione possibile dal radon. Per ridurre la concentrazione media di radon indoor in Italia la popolazione deve essere informata dei rischi dovuti all’esposizione al radon, questo favorirà le misurazioni volontarie e l’implementazione di interventi di risanamento, quando necessari. La protezione dal radon deve essere considerata come una necessaria garanzia di qualità nel caso di nuovi progetti di costruzione, per questo sono stabilite regole sull’edilizia e sui materiali da costruzione per i nuovi edifici e per le abitazioni e i luoghi di lavoro esistenti.

Il Piano prende in considerazione una riduzione diffusa della concentrazione di radon negli edifici con concentrazione superiore ai 200 Bq/m3, dando la priorità a quelli che superano i 300 Bq/m3, ma agendo anche su concentrazioni minori.

L’allegato III del Decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 contiene gli elementi che il Piano deve prendere in considerazione. Tra questi vi sono le problematiche di associazione della protezione dal radon ai corrispondenti programmi di intervento, inclusi quelli sulla prevenzione del fumo, sul risparmio energetico e sulla qualità dell’aria negli ambienti chiusi.

Per quanto riguarda il risparmio o efficientamento energetico, sono disponibili vari incentivi economici che hanno recentemente dato un notevole impulso agli interventi sugli edifici. Come è dimostrato da numerosi studi, tali interventi possono produrre un aumento della concentrazione di radon indoor specialmente se realizzati con modalità che non tengono conto del loro impatto sulla concentrazione di radon e se non vengono contemporaneamente abbinati interventi di risanamento da radon. Questo può rappresentare un problema rilevante per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’esposizione al radon e dei casi di tumore polmonare associati. Gli interventi riguardanti l’efficientamento energetico degli edifici devono quindi tenere conto del radon affinché nell’ambito del medesimo intervento edilizio si abbia un risanamento dal punto di vista sia energetico sia del radon. Va assolutamente evitato che un intervento di risparmio energetico causi un peggioramento della esposizione al radon.

La realizzazione del Piano è monitorata dall’Osservatorio nazionale radon, organismo al quale partecipano le amministrazioni competenti in materia, e che verifica e restituisce i risultati delle iniziative assunte in attuazione del Piano stesso. Ha funzione di garante per i cittadini e per gli amministratori e assicura la diffusione delle informazioni concernenti lo stato di attuazione delle azioni del Piano. Attraverso la promozione di esempi virtuosi e di situazioni territoriali di eccellenza cura l’avanzamento progressivo e uniforme delle misure programmate. L’Osservatorio inoltre valuta la possibilità di una revisione dei criteri di individuazione delle aree prioritarie e dei livelli di riferimento, facendo delle proposte alle amministrazioni competenti. Il Piano è aggiornato con una cadenza almeno decennale, fatta salva la possibilità di ridurre la durata sulla base delle valutazioni dell’Osservatorio.

Nelle previsioni normative di adozione del Piano nazionale d’azione per il radon, il legislatore ha individuato uno strumento concertato e concordato dalle amministrazioni centrali e dalle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, con il supporto tecnico-scientifico dell’ISIN e dell’ISS. Il rispetto di questa volontà determinerà il successo del Piano che sarà possibile grazie al contributo di tutte le amministrazioni ed enti tecnici coinvolti, centrali e territoriali, e al corretto e sinergico coinvolgimento della popolazione.

 

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Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome

Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei

A cura della Conferenza delle Regioni. Versione definitiva approvata il 6 febbraio 2003. Abrogata; si veda l’allegato 2 del D.Lgs 101/2020.

 

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APAT 

Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici

Linee guida per le misure di radon in ambienti residenziali – 4/2004

 

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Regione Toscana – DGR 1019/2012

Nel 2012, con una Delibera della Giunta Regionale (DGR 1019/2012) si è proceduto all’individuazione delle aree ad elevata probabilità di alte concentrazioni di radon, così come previsto dal D.Lgs 230/95 e s.m.i. In particolare sono stati identificati, sulla base dei risultati delle indagini svolte in Toscana, 13 Comuni per i quali la percentuale stimata di abitazioni con concentrazione di radon superiore a 200 [Bq/m3] è risultata pari ad almeno il 10%.

 

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Regione Toscana 

 Regolamento per l’edilizia bio-eco sostenibile – 2°edizione/2012

Il Regolamento per l’edilizia bio-eco sostenibile è certamente un documento tecnico che traccia le linee guida per chi opera negli enti pubblici e per i privati, ma è anche un documento politico in cui si ribadisce l’intenzione di quindici amministrazioni ad operare in maniera omogenea per la salvaguardia e la tutela del territorio. Solamente attraverso regole condivise da un buon numero di Enti che interessano un’area vasta possiamo pensare di attuare un’azione incisiva sull’ambiente.

Il processo che ha portato alla stesura del regolamento è frutto di un grande lavoro, che ha coinvolto i comuni, ma anche l’Azienda Sanitaria, l’ARPAT e l’Agenzia per lo Sviluppo Empolese-Valdelsa.

Si prescrive l’obbligo di “valutare il rischio radon in base alla mappatura regionale e di adottare strategie progettuali atte a evitare l’ingresso di radon negli ambienti confinati”

N.B. L’articolo 37 e la scheda tecnica relativa sono le parti di questo documento che trattano dell’inquinamento da radon.

 

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Regione Toscana

Emissione della L. R. 40 del 5 novembre 2021 con disposizioni attuative del D.Lgs. 101 del 31 luglio 2020.

 

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Regione Lombardia – Circolare n. 103/SAN del 30 aprile 1991

Anticipa alcune misure di prevenzione e di cautela nei confronti della esposizione a radon negli ambienti di lavoro interrati e seminterrati.

La Regione Lombardia ha emanato una Circolare, la n° 103/SAN del 30 aprile 1991 “Interventi di sorveglianza negli ambienti di vita e negli ambienti di lavoro”, con cui si ricorda che la deroga al divieto di destinare ad attività lavorativa locali chiusi sotterranei o semisotterranei sancito dall’articolo 8 del D.P.R. 303/56 è ammessa a condizione che vengano garantite condizioni di piena salubrità (corretta aeroilluminazione e protezione contro l’umidità).

La stessa Circolare evidenzia come la concessione della deroga debba essere condizionata anche al preventivo accertamento che in ogni situazione di lavoro non vi sia il superamento della concentrazione media annua di radon di 400 [Bq/m³] (edifici già esistenti) e di 200 [Bq/m³] (nuovi edifici), così come indicato dalla “Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 21 febbraio 1990 sulla tutela della popolazione contro l’esposizione al radon in ambienti chiusi (90/143/Euratom)”.

La Circolare della Regione Lombardia indica, infine, come sia «… opportuno che coloro che fruiscano attualmente della deroga …… provvedano a documentare la salubrità degli ambienti di lavoro  derogati,  anche  in  riferimento  alla  situazione radon. I dati circa la misura del radon e la certificazione dei risultati, come pure l’eventuale valutazione degli interventi correttivi adottati in caso di superamento dei …… limiti, dovranno essere tenuti a disposizione degli organi preposti alla vigilanza.».

 

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Regione Lombardia – Decreto 12678 del 21 dicembre 2011

Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor.

Rappresentano uno strumento operativo per i Comuni, per i progettisti e per i costruttori di edifici e mirano a fornire indicazioni tecniche, sia per ridurre l’esposizione al radon nel caso di edifici esistenti sia a prevenire la presenza di radon negli edifici di nuova realizzazione, anche in sinergia con gli interventi finalizzati al risparmio energetico.

 

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Regione Lombardia – Legge Regionale 3 marzo 2022 n.3

Attuazione del D.Lgs 101/2020, modifica della Legge Regionale 30 dicembre 2009 n.33 e della Legge Regionale 10 marzo 2017 n.7.

 

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Regione Lombardia – DGR  26 giugno 2023 n. XII/508

Prima individuazione delle aree prioritarie a rischio Radon in Lombardia ai sensi dell’articolo 11 comma 3 D. Lgs. 101 del 31 luglio 2020. Delibera della Giunta Regionale pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Lombardia, Serie Ordinaria, n. 26 il 28 giugno 2023: 

BURL_SO_26_28-06-2023

 

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Regione Puglia, legge regionale del 3 novembre 2016 n. 30

“Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente confinato“. Superata dal D.Lgs 101/2020.

 

Commenti alla legge regionale Puglia n. 30 da  ARPA  Puglia

 

FAQ Radon sulla legge regionale n.30 del 3/11/16

1 – La legge regionale n. 30/2016 30 è entrata in vigore?

Si, la legge regionale n. 30 del 03 novembre 2016 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.126 del 04/11/2016 ed è attualmente in vigore.

2 – Ai sensi della legge regionale n. 30/2016, quali sono gli edifici ove è obbligatorio effettuare queste misurazioni?

La legge regionale n. 30 del 03 novembre 2016, Art. 3 – “Livelli limite di concentrazione per le nuove costruzioni” e Art. 4 – “Livelli limite di concentrazione per gli edifici esistenti”, fissa i livelli limite di esposizione al gas radon per:

  • Nuove costruzioni;
  • Edifici destinati all’istruzione;
  • Edifici non destinati all’istruzione e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete.
3 – Ai sensi della legge regionale n. 30/2016, a chi spetta eseguire le misurazioni di radon?

Nella legge regionale n. 30 del 03 novembre 2016, Art.4 – comma 2 è stabilito che:
Gli esercenti di attività di cui all’Art.4 – comma 1 (anche se in affitto), provvedono, entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad avviare le misurazioni sul livello di concentrazione di attività del gas radon da svolgere su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno).

4 – Ai sensi della legge regionale n. 30/2016, per le nuove costruzioni è obbligatorio eseguire le misurazioni di radon?

Nella legge regionale n. 30 del 03 novembre 2016, Art. 3 “Livelli limite di concentrazione per le nuove costruzioni” è stabilito che:

Sino all’approvazione del piano regionale radon e agli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali di cui all’articolo 2, comma 5, e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per le nuove costruzioni, eccetto i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare 300 [Bq/m3], misurato con strumentazione passiva (*).

Il rilascio della certificazione di agibilità deve tener conto del livello limite per concentrazione consentito.

(*) La legge regionale non definisce la durata del monitoraggio come per gli edifici esistenti (misura della concentrazione media annua di gas radon su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-inverno). Pertanto per ulteriori chiarimenti in merito si invita a far riferimento alla FAQ 14.

5 – Ai sensi della legge regionale n. 30/2016, negli immobili con attività aperte al pubblico è obbligatorio eseguire le misurazioni di radon?

Nella legge regionale n. 30 del 03 novembre 2016, Art.4 – comma 2 è stabilito che: per gli edifici esistenti, non destinati all’istruzione, e aperti al pubblico con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare 300 [Bq/m3], misurato con strumentazione passiva.

6 – Ai sensi della legge regionale n. 30/2016, negli immobili residenziali è obbligatorio eseguire le misurazioni di radon?

Nella legge regionale n. 30 del 03 novembre 2016 non è previsto alcun obbligo di misura del radon all’interno di edifici residenziali.

7 – Ci sono delle linee guida tecniche su come eseguire il monitoraggio del gas radon ai sensi della legge regionale n. 30/2016?

Il Polo di Specializzazione Radiazioni Ionizzanti del Dipartimento Provinciale di Bari – Arpa Puglia, ha elaborato una guida tecnica, raccogliendo in maniera organica e sintetica le indicazioni riportate nelle precedenti ed autorevoli “Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria nei luoghi di lavoro sotterranei” e “Linee guida per le misure di radon in ambienti residenziali”.
Tale Guida Tecnica è scaricabile al seguente link

8 – Ai sensi della legge regionale n. 30/2016, è necessario effettuare la comunicazione di inizio del monitoraggio radon? A chi bisogna inviare gli esiti finali delle misure?

Ai sensi della legge regionale del 03/11/2016 n.30, l’esercente non deve effettuare alcuna comunicazione di inizio delle misure. Al termine delle misurazioni deve inviare la relazione finale, con i risultati dei monitoraggi eseguiti, al Comune interessato e ad ARPA Puglia. Per tutti gli adempimenti successivi, derivanti da eventuali superamenti dei limiti, è necessario consultare l’art.4 (comma 3, 4, 5, 6, 7, 8).

9 – Ai sensi della legge regionale n. 30/2016, è necessario rivolgersi ad un esperto qualificato per eseguire le misurazioni di gas radon?

La legge regionale non prevede che l’esercente, per l’effettuazione delle misure di concentrazione di gas radon, debba necessariamente avvalersi di un Esperto Qualificato in Radioprotezione.

10 – Ai sensi della legge regionale n. 30/2016, cosa si intende per “luoghi aperti al pubblico”?

È parere di questa Agenzia che:

  1. Per gli edifici destinati all’istruzione, le misure di radon debbano essere eseguite in tutti i luoghi frequentati dal personale scolastico e non, ed aperti al pubblico;
  2. Per gli edifici non destinati all’istruzione, e aperti al pubblico con esclusione dei residenziali, è l’esercente che stabilisce quali sono i locali accessibili al pubblico; le misure di radon sono eseguite in tali locali accessibili al pubblico;
  3. Le misure di radon non debbano essere condotte in locali che non siano occupati con continuità, quali i vani tecnici, locali di servizio, spogliatoi e ambienti di passaggio come i corridoi.
11 – Ai sensi della legge regionale n. 30/2016, quali sono i criteri minimi che gli organismi di misura devono soddisfare?
Prima parte

Attualmente non vi sono norme di legge nazionale e regionale che individuano i requisiti degli organismi che effettuano le misure di concentrazione di radon. Nelle more che tale vuoto normativo venga colmato sono di seguito riassunti i requisiti minimi riportati anche nelle linee guida e ai quali ARPA Puglia fa riferimento:

  1. Presenza di un responsabile tecnico con formazione professionale adeguata ed esperienza documentata in materia, sotto la cui supervisione opera il personale addetto alle misure.
  2. Quando l’organismo è costituito da più persone fisiche con compiti e formazioni professionali diverse, le rispettive responsabilità tecniche relative alle misure di concentrazione di radon dovranno essere definite in un documento scritto.
  3. Deve essere effettuata una periodica taratura della catena di misura e controllo del suo funzionamento prima di ogni serie di misure. La taratura dei metodi di misura deve garantire la riferibilità a campioni primari, tramite un centro LAT o istituto equivalente europeo.
  4. Deve essere effettuato un periodico controllo di qualità dei dati mediante partecipazione a circuiti di interconfronto organizzati da centri LAT o istituti di valenza analoga. Gli organismi che effettuano misure di concentrazione di radon dovrebbero prendere parte a tali circuiti almeno una volta ogni tre anni. Nel caso che i risultati dei circuiti di interconfronto non siano adeguati agli obiettivi prefissati dalla tecnica di misura, è necessario individuare le cause e adottare idonee azioni correttive, documentando il ripristino di affidabilità del sistema.
  5. Devono essere utilizzate procedure e istruzioni scritte per le misure, comprese le tarature e il controllo di qualità.
  6. Deve essere rilasciato un rapporto di prova delle misure firmato dal responsabile tecnico, che garantisce l’affidabilità del dato al committente.
Seconda parte

Il risultato delle misure è contenuto in un rapporto di prova rilasciato al committente dall’organismo di misura, sulla base delle informazioni fornite dallo stesso. Nel rapporto di prova devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:

Intestazione dell’organismo che rilascia il documento.

Identificazione del documento (per esempio un numero o codice progressivo).

  • Dati anagrafici del committente.
  • Tecnica di misura utilizzata.
  • Periodo di esposizione per ogni rivelatore esposto (sotto la responsabilità del committente) e relativi risultati in termini di concentrazione.
  • Risultato della concentrazione di radon media annua associato al luogo della misura, chiaramente individuato (se in un luogo di lavoro vengono effettuate misure in più locali/ambienti o più misure in uno stesso ambiente, è necessario che nella scheda informativa compilata dal committente sia identificato ciascun punto di misura e che lo stesso identificativo sia riportato nella relazione).
  • Incertezza associata a tutti i risultati delle misure.
  • Firma della persona che ha effettuato le misure e di chi autorizza il rilascio del risultato.
  • Eventuali note relative ai risultati.
12 – Ai sensi della legge regionale n. 30/2016, cosa si intende per “tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon”?

Riguardo la qualifica di tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon, richiamata nella legge regionale n. 30/2016, si evidenzia che ad oggi tale figura non è definita in alcuna legge regionale e pertanto non esiste alcun albo o elenco regionale di tecnici abilitati.

13 – Quali azioni sono obbligati ad intraprendere i proprietari di immobili in cui sono presenti attività di cui all’art.4 comma 1 della legge regionale n.30 del 2016?

Qualora le misurazioni di radon dovessero evidenziare valori di concentrazione superiori a 300 [Bq/m3], il proprietario dell’immobile, presenta al comune interessato, entro e non oltre sessanta giorni, un piano di risanamento. Le opere previste dal piano di risanamento, devono essere concluse nel termine indicato dall’autorità comunale con lo stesso atto di approvazione.

Terminati i lavori previsti dal piano di risanamento, il proprietario dell’immobile effettua le nuove misurazioni di concentrazione di attività di gas radon su base annuale suddiviso in due distinti semestri (primavera-estate e autunno-inverno) e dichiara al comune, sotto la responsabilità di un tecnico abilitato alle misurazioni di attività radon, il rispetto dei limiti previsti dalla presente legge.

14 – A chi rivolgersi per eventuali dubbi di natura legale/amministrativa in merito alla legge regionale n. 30/2016?

Si specifica che ARPA Puglia fornisce chiarimenti, di competenza, esclusivamente di natura tecnica inviando un’email all’indirizzo info@arpa.puglia.it. Per quesiti, in merito alla Legge Regionale n. 30/2016, di natura Legale/Amministrativa, invitiamo a rivolgersi agli uffici competenti della Regione Puglia.

 

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Regione Lazio

legge regionale n. 14 del 31 marzo 2005 

Prevenzione e salvaguardia dal rischio gas radon.

 

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Comune di Roma

La Delibera del XII Municipio del Comune, del 4 febbraio 2010, fissa i limiti della concentrazione del gas radon a 400 Bq/m3 per gli edifici esistenti e 200 Bq/m3 per quelli da costruire.

Revisionato luglio 2023